La circolare DGT
n°2009-04 del 17 marzo 2009 " relativa alla rottura convenzionale di un
contratto di lavoro a durata indeterminata" precisa, in particolare modo, le possibilità
di ricorrere ad una rottura convenzionale nell’ ambito di un licenziamento per
motivo economico.
Difatti, la legge del
25 giugno 2008 limitava già il ricorso alla rottura convenzionale, escludendo
del suo campo, la parte del Codice del lavoro relativa al licenziamento per
motivo economico.
La circolare del 17
marzo 2009 precisa de manera chiara la portata di questa limitazione.
La circolare (paragrafi
1.3 e 1.4) indica che la rottura convenzionale e la procedura susseguente, non
sono dei vantaggi applicabili quando un dispositivo di protezione della libertà
del consenso del salariato esiste già.
In seguito, la rottura
amichevole che sopraggiunge nell’ambito di un accordo di « Gestion
Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC) » (« Gestione
Previsionale degli Impieghi e delle Competenze ») o nell’ambito di un «Plan
de Sauvegarde de l’Emploi (PSE)» («Piano di Salvaguardia dell'Impiego») è
chiaramente esclusa del campo della rottura convenzionale.
La circolare porta poi
l'attenzione sui rischi di una rottura convenzionale nell’ambito di un
licenziamento economico e collettivo.
Tuttavia, se un'impresa
prova delle difficoltà economiche, o se applica un « Piano di Salvaguardia
degli Impieghi » ad altri impieghi, ciò non basta per escludere la
conclusione di un accordo di rottura convenzionale.
Eppure, l'occorrenza di
rotture convenzionali in un tale contesto, cioé in un modo coordinato ed
organizzato, può costituire un forte indizio di sospetto di un tentativo di
elusione della procedura del licenziamento per motivo economico.
Per concludere, non è
vietato formalmente per un datore di lavoro di ricorrere alla rottura
convenzionale quando dei licenziamenti economici sono stati previsti
nell'impresa. In tal caso, le
procedure devono essere divise ed indipendenti.
È probabile che l'ispezione del lavoro veglierà, in un tale contesto, che la procedura di licenziamento per motivo economico non sia esclusa volontariamente.
Frédéric CHHUM avocat à la cour
Linda
Mamar-Chaouche I.E.P Paris